E’ stata pubblicata l’ordinanza con i criteri per la valutazione che la scuola dovrà seguire per l’anno scolastico 2019/20 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.
In questo periodo così particolare si è stabilito anche un Piano di apprendimento individualizzato, per gli alunni ammessi alla classe successiva con una o più insufficienze o con livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati ed infine e i parametri per la bocciatura.
Ordinanza relativa alla valutazione degli studenti di ogni ordine e grado
Criteri di valutazione
Primo ciclo di istruzione:
- ART. 3, comma 1: “la valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo [ 13 aprile 2017, n. 62 ]“. (Clicca sul decreto per consultarlo).
Scuola secondaria di secondo grado – Valutazione delle classi non terminali
- ART. 4, comma 1: “la valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento 22 giugno 2009, n. 122“. (clicca sul regolamento per consultarlo).
Ammessi alla classe successiva
Primo ciclo di istruzione:
- ART. 3, comma 2: “Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo [ 13 aprile 2017, n. 62 ]“. (Clicca sul decreto per consultarlo).
- ART. 3, comma 4: “Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione”.
Scuola secondaria di secondo grado – Valutazione delle classi non terminali
- ART. 4, comma 2: “Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.”
- ART. 4, comma 3: ” Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento 22 giugno 2009, n. 122“. (clicca sul regolamento per consultarlo).
Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali
Si riporta il testo integrale dell’ordinanza:
Articolo 5 :
- comma 1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.
- comma 2. Per gli alunni con DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
- comma 3. Per gli alunni con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.
- comma 4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.
Piano di apprendimento individualizzato
- ART. 6, comma 1: “Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.”
- ART. 6, comma 6: “Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.”
Quando si può bocciare ?
Primo ciclo d’istruzione
- ART. 3, comma 7: “Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.”
Scuola secondaria di secondo grado – Valutazione delle classi non terminali
- ART. 4, comma 6: ” Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.”
Ordinanza: testo ufficiale e PDF
Per le norme riguardanti gli esami di maturità e terza media vi rimandiamo al nostro articolo dedicato: Scuola: le regole per gli esami di maturità e terza media 2020 [VIDEO e SLIDE].
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